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Dimagenina, i PM di Torino avviano un procedimento contro l'azienda produttrice.
Si torna a parlare della Dimagenina, il palloncino saziante, ormai in pubblicità costante e continua anche su quotidiani referenziati quali il Corriere della Sera e del quale questo blog si era occupato rilevando storture e dissonanze, perché continuiamo a ribadire che somiglia più ad un farmaco che altro.
E proprio il Corriere di oggi riporta che la pillola autogonfiante è sotto inchiesta da parte dei PM di Torino: il procuratore aggiunto Raffaele Guariniello ha avviato contro l'azienda produttrice un procedimento penale perchè non ha sospeso la pubblicità del prodotto nonostante il Ministero della Salute ne avesse ordinato la cessazione.
Il problema riguarda la definizione di 'dispositivo medico' per la quale non ci sarebbero i requisiti che invece secondo me somigliano molto di più a quelli di un farmaco.
Infatti, come già riportato dalla Sif (Società Italiana di Farmacologia), gli studi su di un dispositivo e su un farmaco si basano su aspetti diversi:
"Una caratteristica peculiare dei dispositivi è il fatto che essi subiscono continue modifiche nella fase di sviluppo e successivamente all'immissione in commercio, con il susseguirsi nel tempo di versioni modificate in aspetti talora rilevanti, talora secondari. Proprio per questa caratteristica la forza della protezione brevettuale nel caso dei dispositivi è notevolmente inferiore rispetto a quanto avviene per i farmaci.
I farmaci, di contro, sono entità stabili, il cui impiego si basa su approcci farmacologici, chimici, ora anche biotecnologici, con effetti nella maggior parte dei casi sistemici. La fase di sviluppo, che tende a dimostrare qualità, sicurezza ed efficacia, è generalmente molto lunga e caratterizzata da una scarsa variabilità del prodotto nel tempo; altrettanto lungo è il ciclo di vita, il che comporta numerosi anni di presenza sul mercato con l'esclusività garantita, almeno per un determinato periodo, dalla protezione brevettuale.
[...]
La nuova direttiva europea, 2007/47/CE, [...], ponendo una grande enfasi alle indagini cliniche dei dispositivi medici, dovrebbe dare un nuovo impulso al settore. Le novità riguardano l'obbligo di fornire i dati clinici per tutte le classi di dispositivi, inoltre la valutazione clinica deve includere l'accettabilità del rapporto rischio/beneficio, il disegno dello studio deve essere ben definito e metodologicamente valido ed infine la documentazione deve essere aggiornata con dati post-marketing. Le difficoltà nella progettazione di un'indagine clinica con dispositivi medici sono state sopra descritte.[...]"
Mi auguro che anche questo aspetto di ridefinizione di dispositivo medico e farmaco venga preso in considerazione.
alle 11:53
Fabio Pancrazi
Oltre alla DIMAGENINA:
Dispositivi medici “a base vegetale” (formulati con piante medicinali).
Un dispositivo medico di classe I (autocertificazione) è riconoscibile dalla semplice marcatura CE. Nel caso in cui il marchio CE è accompagnato da un numero di quattro cifre, si intende che il DM è certificato da un Organismo Notificato, identificato dal numero corrispondente (allegato VI D.Lgs. 46/1997 emendato col D.Lgs. 37/2010).
Per commercializzare un farmaco da banco il titolare deve ottenere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Questo medicinale può essere prescritto dal medico per portarlo in detrazione del 19% allegando lo scontrino fiscale. Il farmaco da banco può essere oggetto di pubblicità presso il pubblico.
Alla tv, sui giornali ed in internet noto un proliferare di prodotti dichiarati “dispositivi medici” formulati con piante medicinali (sciroppi per la tosse, tavolette, gel e spray per il mal di gola, antiacidi per il bruciore e mal di stomaco – persino contenenti sodio bicarbonato! quindi DA CLASSE III-, ecc.), che dovrebbero agire solo o prevalentemente per effetto meccanico/barriera.
I prodotti ad uso locale, o sistemico, per la gola o per la tosse, come spray e sciroppi, contengono principi attivi che vanno incontro ad assorbimento. Pertanto, questi prodotti dovrebbero essere classificati all'interno della categoria dei farmaci, ad esempio OTC (farmaci da banco e di cui è possibile fare pubblicità).
Questi “dispositivi medici”, se marcati CE, credo godano degli stessi benefici dei farmaci da banco: detrazione, pubblicità, ecc.
Il produttore (non farmaceutico) può commercializzare col marchio CE i dispositivi medici di classe I con una semplice autocertificazione, ritengo:
1) scansando le relative verifiche dell’AIFA sulla correttezza delle modalità di produzione (il farmaco da banco non può scansarle);
2) non essendo così assoggettati alla sorveglianza di un organismo notificato (come lo sono invece i dispositivi medici di classe IIa, IIb e III);
3) eludendo la normativa europea relativa ai medicinali vegetali tradizionali.
Questo, a mio parere, è uno stratagemma e come consumatore non mi piace per niente.